STATUTO
|
Articolo 1 | Costituzione e sede
1. E' costituita tra i Dottori Architetti, che aderiscono al
presente Statuto, l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE
GIOVANI ARCHITETTI della Provincia di VEnezia", di seguito
per brevità denominata " AGA.VE ". " AGA.VE " è una libera
Associazione di fatto, apartitica e apolitica, senza scopo di
lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art.36 e segg.
del codice civile, nonché dal presente Statuto.
2. L'Associazione ha la propria sede presso lo studio del
Presidente pro-tempore; le Assemblee, di cui al successivo
art.11, saranno invece tenute presso sede da destinarsi di
volta in volta. Tali sedi potranno essere trasferite altrove,
in ogni momento, su decisione del Consiglio direttivo.
| Articolo
2 | Scopi
1. L'Associazione AGA.VE si propone i seguenti obiettivi:
- incentivare
rapporti di solidarietà tra i giovani Architetti per
affrontare insieme, attraverso un confronto costruttivo, le
problematiche inerenti il difficile avvio alla libera
professione e lo svolgimento della stessa;
- favorire e sostenere ogni
iniziativa che tenda a valorizzare l'immagine e la
professionalità del giovane architetto nel rapporto con le
istituzioni, la committenza e la collettività;
- contribuire con le
potenzialità professionali e culturali dei propri associati e
in armonia con le attività del Consiglio dell'Ordine degli
Architetti di Venezia, allo studio e alla risoluzione di
problematiche connesse alla professione dell'Architetto;
- promuovere la
formazione di una coscienza etica del fare architettura
attraverso l'approfondimento culturale-teorico come momento
fondativo dell'agire pratico;
- incentivare la promozione di
una politica di partecipazione rispetto alle tematiche di
trasformazione territoriale, finalizzata al perseguimento
della qualità architettonica;
- favorire il nascere di
Associazioni di Giovani Architetti in altre province per la
costituzione di un coordinamento regionale e nazionale.
2. Per il raggiungimento delle proprie finalità,
l'Associazione potrà aderire ad iniziative aventi scopi
analoghi in ambito internazionale e potrà partecipare a
raggruppamenti di Associazioni di categorie ed anche di
professioni diverse.
| Articolo
3 | Durata
1. L'Associazione ha durata illimitata.
| Articolo
4 | Realizzazione del programma
1. Per il raggiungimento dei suoi fini l'Associazione potrà
svolgere in via strumentale varie attività, in particolare:
a. organizzazione e funzionamento dei servizi diretti a
facilitare l'avvio e l'esercizio della professione;
b. organizzazione di corsi, conferenze, borse di studio e
concorsi, mostre, attività di promozione, formazione e
assistenza, viaggi formativi;
c. organizzazione di qualsiasi attività o iniziativa, che sia
giudicata utile per un miglior conseguimento delle finalità
sociali.
| Articolo
5 | Requisiti per l'iscrizione
1. Dell'Associazione possono far parte i Dottori Architetti
iscritti all'Albo di Venezia, i quali al momento
dell'iscrizione non abbiano compiuto il quarantesimo anno di
età.
2. L'associato perderà la propria qualifica di socio allo
scadere dell'anno sociale nel corso del quale compirà il
quarantesimo anno di età e non potrà più far parte
dell'Associazione se non, eventualmente, come socio onorario.
3. L'ammissione a
socio è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal
Consiglio direttivo il quale potrà formalizzarla entro la
prima riunione utile, salvo quanto previsto dall'art.23,
comma 2.
| Articolo
6 | Associati
1. I soci si dividono in: effettivi ed onorari.
2. Tutti gli associati all'atto dell'iscrizione dovranno
impegnarsi per iscritto ad accettare e rispettare le norme
dello Statuto e dell'eventuale regolamento interno.
3. Sono associati effettivi i professionisti in possesso dei
requisiti di cui all'art.5.
4. Sono associati onorari senza elettorato attivo o passivo,
le personalità che si siano distinte per particolari impegni
o meriti in attività tese alla crescita culturale
dell'associazione ed alla valorizzazione della figura
dell'architetto. Gli associati onorari sono eletti
dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio direttivo,
essi possono anche non essere in possesso dei requisiti di
cui all’art.5 .
| Articolo
7 | Quote associative
1. Gli associati dell'Associazione pagano una quota annuale
che sarà fissata dal Consiglio direttivo annualmente.
2. Gli associati onorari sono esonerati dal pagamento della
quota annuale.
3. Le quote o il contributo associativo non sono
trasmissibili non soggetti a rivalutazione.
| Articolo
8 | Rapporto associativo
1. Tutti i soci effettivi in
regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto
di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e
dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'Associazione.
| Articolo
9 | Anno sociale
1. L'anno sociale ha inizio il 1 (primo) gennaio e termina il
31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio
preventivo e quello consuntivo, che devono essere approvati
dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
3. Esso deve essere depositato presso la sede
dell'Associazione entro i 30 giorni precedenti la seduta per
poter essere consultato da ogni associato.
| Articolo
10 | Organi dell'Associazione
1. Gli organi preposti al funzionamento dell'Associazione
sono: - l'Assemblea generale degli associati; - il Consiglio
direttivo; - il Presidente
| Articolo
11 | Assemblea generale
1. L'Assemblea generale è il momento fondamentale di
confronto, atto ad assicurare una corretta gestione
dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, sia
effettivi che onorari.
2. Ciascun socio effettivo ha diritto ad un voto, qualunque
sia il valore della quota.
3. Essa si riunisce almeno una volta all'anno in via
ordinaria per approvare i bilanci e i rendiconti proposti dal
Consiglio direttivo, ed in via straordinaria quando sia
necessario, o sia richiesta dal Presidente, dal Consiglio
direttivo o da almeno 1/5 (un quinto) degli associati aventi
diritto di voto.
4. L'Assemblea generale è altresì indetta: entro due mesi
dalla chiusura del biennio di mandato del Consiglio direttivo
in carica, per discutere il programma delle attività e delle
iniziative del biennio successivo proposto dal Consiglio o
dai singoli associati che abbiano fatto pervenire delle
proposte al Consiglio stesso, almeno 5 (cinque) giorni prima
della data di convocazione dell'Assemblea. L'ordine del
giorno è stabilito dal Presidente o dal Consiglio direttivo.
5. L'Assemblea può essere convocata per lettera, anche
elettronica, da spedirsi almeno 15 (quindici) giorni prima
della data fissata. In alternativa può essere convocata via
fax o con semplice avviso telefonico almeno 10 (dieci) giorni
prima della data fissata.
6. Nella lettera di
convocazione deve essere contenuto l'ordine del giorno, la
data, il luogo e l'ora della riunione.
7. Le delibere dell'Assemblea devono essere trascritte in
apposito verbale che sarà dato in visione ai soci che ne
facciano richiesta.
8. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente
costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli
associati effettivi aventi diritto al voto e delibera a
maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto,
come previsto dall'art.8, sulle questioni messe all'ordine
del giorno e procede, nei casi previsti, alla nomina dei
membri del Consiglio direttivo.
9. In seconda convocazione la deliberazione è valida
qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a
maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto.
10. L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione
con la presenza di almeno la metà dei soci effettivi aventi
diritto di voto e con il voto favorevole di almeno un terzo
più uno dei soci effettivi aventi diritto di voto. In seconda
convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
11. Il socio effettivo che per giustificato motivo sia
impedito ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare
solo da un altro socio effettivo mediante delega scritta. Le
deleghe devono essere presentate al Presidente dell'Assemblea
e conservate agli atti.
12. Ciascun socio non può rappresentare più di un altro
socio.
| Articolo
12 | Compiti dell'Assemblea generale
1. L'Assemblea ordinaria elegge il Consiglio direttivo,
approva il bilancio preventivo e consuntivo, approva il
regolamento interno.
2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello
Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.
| Articolo
13 | Votazioni
1. Le votazioni avverranno di norma per alzata di mano, salvo
quanto previsto al secondo comma dell'art.15.
| Articolo
14 | Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo si compone di:
- un Presidente
- un Vicepresidente
- un Segretario
- un Tesoriere
- tre Consiglieri
2. Il Consiglio direttivo designa nel proprio ambito le
singole cariche, salvo quanto previsto dall'art.23, comma 1.
3. Il Presidente dirige e promuove l'attività
dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio direttivo,
presiede l'Assemblea dei soci, sottoscrive tutti gli atti
amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e
chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli
incassi; rappresenta l'Associazione in tutte le sedi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di
attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
4. Tali facoltà spettano al Vicepresidente in caso di
impedimento o assenza del Presidente.
5. Il consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed è
rieleggibile per tre mandati, dei quali solo due consecutivi.
| Articolo
15 | Elezioni Consiglio direttivo
1. Organo esecutivo
dell'Associazione è il Consiglio direttivo che viene eletto,
nel corso dell'Assemblea generale degli associati, entro due
mesi dalla chiusura del secondo anno sociale del biennio di
mandato, con l'eccezione prevista dall'art.23.
2. La votazione dei candidati avviene a scrutinio segreto e
sono esprimibili 7 (sette) preferenze, pari al numero dei
componenti del Consiglio.
3. Sono eletti gli associati effettivi che, candidati,
ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di
voti è preferito il socio con maggiore anzianità di
appartenenza all'Associazione, ovvero a parità di tale
anzianità, il candidato con maggiore anzianità di laurea.
4. Non potrà essere eletto nel Consiglio Direttivo alcun
socio che abbia incarichi politici e amministrativi
all’interno delle Pubbliche Amministrazioni.
| Articolo
16 | Compiti del Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione.
2. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: -
amministrare il patrimonio dell’associazione nel
rispetto e negli scopi del presente Statuto; - redigere il
bilancio preventivo e consuntivo; - nominare coordinatori di
gruppi di lavoro specifici ; - dare esecuzione al programma
approvato dall'Assemblea generale biennale degli associati; -
può nominare al suo interno un rappresentante per i rapporti
con il Consiglio dell'Ordine degli Architetti della Provincia
di Venezia e la Pubblica Amministrazione- prendere atto
dell'iscrizione di nuovi soci ed eventuali allontanamenti; -
stabilire l'importo della quota annuale.
| Articolo
17 | Riunioni del Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta ne
faccia richiesta il Presidente o almeno tre dei suoi
componenti e comunque con cadenza minima bimestrale.
2. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la
presenza della maggioranza dei componenti.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In
caso di parità di voti quello del Presidente viene calcolato
doppio.
4. Il Consiglio direttivo può delegare specifiche funzioni ai
singoli Consiglieri.
5. Ciascun membro del Consiglio direttivo che risulti assente
per più di tre volte nell'anno solare decade automaticamente.
Il Consiglio stesso procederà alla sua sostituzione,
nominando i primi non eletti delle ultime votazioni in ordine
di preferenze ricevute.
6. Qualora venga meno, per più di una volta, la maggioranza
dei componenti del Consiglio direttivo, si procederà a nuove
elezioni.
7. E' facoltà di ciascun membro del Consiglio recedere dal
proprio mandato ed in tal caso si seguono le modalità sopra
esposte.
8. In deroga ai limiti di età previsti dall'art.5,
l'associato che al compimento del quarantesimo anno di età
ricopre la carica di membro del Consiglio decade dalla carica
e perde la qualifica di associato alla fine del mandato.
| Articolo
18 | Finanziamento
1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite
da: - beni mobili ed immobili; - contributi; - contributi di
Enti Pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche; -
donazioni e lasciti; - rimborsi; - attività marginali di
carattere commerciale e produttivo; - ogni altro tipo di
entrata.
2. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di
associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da
eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea
che ne determina l'ammontare.
3. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni ed i
lasciti, sono accettate dall'Assemblea che delibera sulla
utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie
dell'organizzazione.
4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive
marginali sono inserite in apposita voce del bilancio
dell’associazione. L'Assemblea delibera
sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in
armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
5. Le spese non delegate a singoli consiglieri sono disposte
esclusivamente dal Consiglio direttivo.
6. L'Associazione è
rappresentata dal Presidente o dal Vicepresidente o da altro
associato delegato dal Presidente.
7. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
| Articolo
19 | Recesso ed esclusione di soci
1. La qualifica di soci si perde per recesso, esclusione o
per causa di morte.
2. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio
agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio
direttivo dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni:
richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.
3. Tali provvedimenti dovranno essere motivati e
verbalizzati.
4. L’esclusione sarà comunicata all'interessato con
lettera raccomandata e diventerà operante dalla data di
ricezione della comunicazione stessa e la successiva
annotazione nel libro Soci.
5. Qualora l’escluso non condivida le ragioni addotte
può entro 15 giorni ricorrere all’assemblea dei soci il
cui responso è insindacabile.
6. Il Consiglio direttivo potrà in casi gravi decidere la
mancata accettazione della domanda di iscrizione.
| Articolo
20 | Gruppi di Studio
1. Si possono costituire Gruppi di Studio per affrontare i
problemi e le questioni professionali e di categoria che si
ritengono di comune interesse per gli associati. Detti Gruppi
sono creati da libera formazione di associati o dal Consiglio
direttivo e devono sottoporre al Consiglio, per avere la sua
approvazione, il programma che intendono svolgere.
2. Il Consiglio può nominare un coordinatore che presiederà
ciascun Gruppo di Lavoro.
3. Il funzionamento dei Gruppi di Lavoro è regolato dal
Consiglio direttivo.
| Articolo
21 | Scioglimento
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato
dall'Assemblea straordinaria.
2. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad
associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica
utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3,
comma 190 della legge 23.12.96, n.662.
| Articolo
22 | Retribuzione delle cariche
1. Tutte le cariche elettive sono gratuite.
2. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie
regolarmente documentate.
| Articolo
23 | Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia dovesse
sorgere anche per l· interpretazione del presente statuto tra
l'Associazione ed i soci, ovvero tra i soci deve essere
devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio
Arbitrale, formato da tre arbitri amichevoli compositori, i
quali giudicheranno "pro bono et aequo", senza formalità di
procedura salvo contraddittorio, entro sessanta giorni dalla
nomina. La loro determinazione avrà effetto di accordo
direttamente raggiunto tra le parti.
Gli Arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il
terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente
della Corte d’ Appello di Venezia, il quale nominerà
anche l’arbitro per la parte che non vi avesse
provveduto.
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme
di legge vigenti in materia.